Detrazione Ristrutturazioni: Il Comodatario Può Beneficiarne? Facciamo Chiarezza!
Hai un immobile in comodato d’uso gratuito e stai pensando di ristrutturarlo? Ottima idea! Le detrazioni fiscali per i lavori edilizi sono un incentivo importante. Ma sorge spontanea una domanda cruciale: se sono un comodatario, posso usufruire del Bonus Ristrutturazioni?
La risposta a questa domanda è sì, ma con delle condizioni precise. Non tutti i soggetti che effettuano lavori su un immobile dato o ricevuto in comodato possono accedere ai benefici fiscali allo stesso modo. Vediamo insieme cosa stabilisce la normativa.
Chi Può Detrarre le Spese di Ristrutturazione?
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la detrazione IRPEF del 50% (il cosiddetto Bonus Ristrutturazioni) spetta non solo al proprietario dell’immobile, ma anche ai titolari di diritti reali di godimento sull’immobile (come l’usufruttuario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto di abitazione o di uso) e, in alcuni casi, anche a chi detiene l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato.
Il Comodatario: Condizioni per la Detrazione
Affinché il comodatario possa fruire della detrazione, devono sussistere determinate condizioni:
- Possesso o detenzione qualificata dell’immobile: Il comodatario deve essere il detentore dell’immobile in base a un contratto di comodato d’uso regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori. Non basta semplicemente “abitare” l’immobile.
- Sostenimento delle spese: È fondamentale che le spese per la ristrutturazione siano state effettivamente sostenute dal comodatario e che la fattura sia a lui intestata. Non si può detrarre la spesa sostenuta dal comodante (il proprietario) o da terzi.
- Consenso del proprietario: Sebbene non sia un requisito per la detrazione in sé, è ovvio che il comodatario non può effettuare lavori sull’immobile senza il preventivo consenso del proprietario (comodante). È fortemente consigliabile che tale consenso sia messo per iscritto, magari allegandolo al contratto di comodato o con una scrittura privata separata, per evitare future contestazioni.
- Pagamento tracciabile: Come per tutte le detrazioni edilizie, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante”, ovvero un bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni fiscali, in cui siano indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Cosa succede se il Comodante paga i lavori?
Se le spese vengono sostenute dal comodante (il proprietario), la detrazione spetta a lui, a patto che sia lui a intestarsi le fatture e a effettuare i pagamenti. In questo caso, il comodatario non potrà detrarre nulla.
Attenzione alla Natura dei Lavori
È importante ricordare che la detrazione del 50% spetta per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria, se eseguita su singole unità immobiliari, non è detraibile (lo è solo se eseguita su parti comuni condominiali).
Un Esempio Pratico
Immagina di abitare in una casa in comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. Decidi di rifare l’impianto elettrico e l’impianto idraulico (interventi di manutenzione straordinaria). Se paghi tu le fatture tramite bonifico parlante e sei il detentore dell’immobile in base al contratto di comodato, allora potrai fruire della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute.
Conclusioni
Il soggetto comodatario può sicuramente fruire della detrazione per ristrutturazioni, a patto di rispettare le condizioni previste dalla normativa, in particolare l’effettivo sostenimento della spesa e la detenzione qualificata dell’immobile. Prima di avviare qualsiasi lavoro, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un CAF per avere la certezza di poter accedere al beneficio e per adempiere correttamente a tutti gli obblighi burocratici.
Hai mai usufruito di questa possibilità come comodatario? Condividi la tua esperienza nei commenti!